Durante la scuola guida molti articoli del codice della strada vengono spiegati in caso di infrazioni alla guida, al parcheggio e alla manutenzione della macchina. Ovviamente non sono tutti quelli scritti sul libro di scuola guida e alcuni di esse vengono anche aggiornati nel tempo, quest’anno è il caso dell’art. 213 del cds, ovvero quello che tratta di sequestro, sanzione accessoria della confisca e fermo amministrativo del veicolo. Spieghiamo in parole semplici cos’è e come ci si deve comportare in caso di sequestro, confisca e fermo amministrativo.

Cos’è e come funziona

Questo articolo prevede la sospensione, il fermo e la confisca del veicolo da parte del vigile dopo aver accertato che il proprietario della macchina ha violato uno o più norme di sicurezza della strada.

Il n.213 ha vari commi diversi a seconda della necessità e gravità della violazione della sicurezza stradale.

  1. In caso di una o più violazioni di sicurezza da parte del guidare, il vigile sequestra la macchina o l’autovettura che l’utente usa e la porta al deposito.
  2. In caso di assenza del proprietario dell’autovettura, si sceglie un altro soggetto (ad es: familiare) che diventa custode dell’autoveicolo e ha l’obbligo di consegnare il veicolo in un posto in cui lo può controllare e ne provvede alla guida in condizioni di sicurezza per la circolazione. Il documento di circolazione però viene tenuto in un ufficio di appartenenza della polizia. Il veicolo deve possedere un segnale visibile che ne accerti lo stato di sequestro.
  3. Se la persona che ha compiuto il sequestro non appartiene alla polizia la somma da pagare per la custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza e la prefettura dell’ufficio territoriale di Governo deve controllarla. Quando la confisca è definitiva per il pagamento bisogna rivolgersi all’Agenzia del demanio.
  4. La confisca del veicolo è sempre valida in caso di reato da parte dell’utente maggiorenne o minorenne.
  5. Se il soggetto, dopo aver violato il codice stradale, si rifiuta di trasportare e custodire l’auto a proprie spese scatta una multa che può essere di 1,000 fino a 8.000 €, con l’aggiunta della sospensione della patente di guida che può durare da 1 fino a 4 mesi. Se la violazione è stata commessa da un minorenne, il veicolo è affidato alla custodia dei genitori o tutori, anche in questo caso bisogna pagare il trasporto e, in caso di rifiuto da parte loro, la polizia rimuove il veicolo per portarlo presso il deposito.
  6. Se entro i 30 giorni diventa definitivo lo stato di confisca, il custode dell’autovettura deve trasportarlo a proprie spese, e in assoluta sicurezza,presso il luogo deciso dal prefetto.
    L’auto confiscata è contrassegnata con il sigillo dell’ufficio di appartenenza al pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
  7. Quando il veicolo viene sequestrato è possibile fare ricorso al prefetto, ma in caso di rigetto da parte di quest’ultimo il sequestro è definitivo. Se invece accetta, ed esistono i presupposti, disporre la confisca stabilendo le prescrizioni utili per la sanzione confisca del veicolo, ne consegue pure il recupero delle somme di denaro spese per il trasporto e la custodia dell’autovettura.
  8. Se l’utente, in caso di custodia della macchina durante il periodo di sequestro, usufruisce lo stesso del mezzo, e lo fa anche usare a terzi, viene subito punito e multato, la sanzione può essere minima di 1.000 fino a 2.000 € in aggiunta alla revoca della patente di guida. Inoltre gli viene tolta la proprietà del veicolo e consegnata a un’altra persona.
  9. La sanzione non viene applicata se l’autovettura è di proprietà ad altre persone che non la usano direttamente ma la fanno usare a terzi.
  10. La confisca del veicolo disposta dal prefetto viene annotata presso i registri con il provvedimento a cui è sottoposta l’auto.

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