E’ innegabile che le automobili e gli autocarri siano due veicoli completamente diversi, e quindi anche la loro polizza assicurativa lo è. Vi sono anche dei mezzi, come il pick-up e i SUV, che possono essere assicurati sia come autocarri che come normali auto. Ma quali sono le vere differenze tra le due assicurazioni dei suddetti veicoli?

Le differenze tra i due veicoli

Prima di tutto, è bene spiegare quali siano le vere differenze tra i due tipi di veicoli, prima di evidenziare in cosa variano le loro assicurazioni. Oltre al loro aspetto, e quindi anche la loro cilindrata, a differenziarli è soprattutto il loro uso: infatti, gli autocarri non possono trasportare persone, a meno che non siano addetti allo scarico delle merci trasportate nel veicolo, e vengono impiegati solo per funzioni lavorative. Le autovetture, invece, secondo la legge, sono adibiti al trasporto di persone, e possono essere impiegati per il lavoro, per lo svago, per i viaggi, etc.

Di conseguenze, i due tipi di veicoli comportano delle spese diverse, oltre al loro prezzo di acquisto, nonché dei rischi differenti, che siano per la benzina, la manutenzione, eventuali sinistri, etc. Di conseguenza, le assicurazioni per gli autocarri hanno un costo diverso da quelle delle normali auto.

Le assicurazioni

E’ innegabile, che giuridicamente e fisicamente, le auto e gli autocarri siano diversi. Ad incidere sul premio assicurativo sono la cilindrata e l’alimentazione, per quanto riguarda le autovetture, mentre per gli autocarri dipende da ciò che trasporta, soprattutto se è merce pericolosa, e la durata della polizza assicurativa, che sia mensile, semestrale o trimestrale.

Un altro fattore che si distingue tra le due polizze sono i tempi di liquidazione. In base alla legge, i danni ad entrambe le vetture, se si vuole riceve un rimborso, devono essere segnalate entro tre giorni dal giorno dell’incidente, e la compagnia assicurativa dovrà, in seguito, effettuare delle perizie.

Quella dell’auto, può essere calcolata entro quindici giorni, e la liquidazione avverrà entro sessanta giorni, se non c’è stato nessun accordo da parte delle due parti coinvolte. In caso contrario, entro trenta giorni le due parti dovranno aver compilato un modulo di contestazione amichevole, che potrebbe comunque essere ignorata o respinta.

Per gli autocarri, il discorso può cambiare a seconda della merce che trasporta. Se questa è di un considerevole valore, e subisce dei danni, bisognerà regolarsi in base allo specifico contratto assicurativo. Senza contare che questi mezzi, se superano la somma annuale prestabilita per i sinistri, si dovrà pagare un premio aggiuntivo.

La legge Bersani, emanata nel 2007, permette di assicurare un automobile acquisendo la stessa classe di merito dell’acquirente, che lo abbia già assicurato. In questo caso, la sua polizza assicurativa deve essere attiva (ovvero né “congelata” né scaduta), per ereditare la classe di merito (fattore che può incidere su alcuni costi e agevolazioni dell’assicurazione). Se l’autovettura non è ancora assicurata, si può comunque riportare la classe di merito registrata nella sua immatricolazione. Non possono usufruire dei benefici di questa norma, le automobili già assicurate, che non richiedano un passaggio di proprietà.

Questa legge può essere estesa anche agli autocarri, ma solo se l’uso di questi ultimo è riservato a delle persone fisiche o per degli usi di ditte indipendenti, intestate allo stesso titolare delle partite IVA che emette.

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