Molti contratti firmati da un consumatore — bancari, di telefonia, assicurativi, di fornitura energia — contengono clausole scritte in un linguaggio tecnico che quasi nessuno legge davvero, spesso in caratteri piccoli o in pagine allegate che si accetta con un clic senza aprirle. Alcune di queste clausole possono però essere considerate abusive (o vessatorie) dalla legge, e quindi nulle, anche se il contratto è già firmato e in corso da tempo.

Quinto articolo del ciclo sui diritti del consumatore: dopo garanzia legale, voli e bollette, questo tema è probabilmente il più trasversale, perché riguarda potenzialmente ogni contratto firmato nella vita quotidiana, non un singolo settore specifico.

Cosa rende una clausola “abusiva”

L’articolo 33 del Codice del Consumo definisce vessatorie le clausole che, “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. In altre parole: clausole che favoriscono in modo sproporzionato il professionista rispetto al consumatore, senza una giustificazione equilibrata.

Un dettaglio importante: la valutazione di vessatorietà non può riguardare l’oggetto principale del contratto o l’adeguatezza del prezzo, a condizione però che questi elementi siano scritti in modo chiaro e comprensibile. Se invece il prezzo o le condizioni economiche principali sono descritte in modo oscuro o ambiguo, la valutazione di abusività può estendersi anche a questi aspetti, secondo l’interpretazione consolidata della Corte di Cassazione.

La “lista grigia” e la “lista nera”

Per facilitare l’identificazione, il legislatore ha previsto due elenchi. La lista grigia (articolo 33, comma 2) contiene una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria: sarà il professionista a dover dimostrare che la clausola non è abusiva, ad esempio provando che è stata oggetto di trattativa individuale e non semplicemente imposta in un contratto standard. La lista nera (articolo 36, comma 2) contiene invece clausole considerate sempre nulle, senza possibilità per il professionista di fornire prova contraria: qui non c’è margine di discussione.

Esempi concreti nella vita quotidiana

Tra le clausole più comuni che rientrano nella lista grigia o che sono state dichiarate vessatorie dalla giurisprudenza:

  • penali sproporzionate in caso di recesso anticipato o di ritardo nel pagamento, con importi manifestamente eccessivi rispetto al danno effettivo (articolo 33, lettera f);
  • clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di inadempimento totale o parziale;
  • clausole che prevedono l’adesione del consumatore a condizioni che non ha avuto modo di conoscere realmente prima della firma;
  • clausole che impongono il foro competente in una città lontana dalla residenza del consumatore, rendendo difficile e costoso agire in giudizio;
  • clausole di rinnovo automatico poco trasparenti, che rendono complicato disdire un contratto (frequenti in telefonia, palestre, servizi in abbonamento);
  • clausole che scelgono come legge applicabile quella di un Paese extra-UE, se questo priva il consumatore delle tutele che avrebbe con la normativa europea.

Questi esempi ricorrono con particolare frequenza nei contratti di telefonia e connettività, nelle polizze assicurative allegate a mutui e finanziamenti, e nei contratti di fideiussione bancaria, un ambito su cui la giurisprudenza è intervenuta più volte negli ultimi anni.

Le conseguenze: nullità di protezione, non nullità del contratto

Quando una clausola viene dichiarata vessatoria, non si annulla l’intero contratto, ma solo quella specifica clausola: il resto rimane pienamente valido ed efficace, secondo l’articolo 36 del Codice del Consumo. Si parla di nullità di protezione, perché è pensata esclusivamente a tutela del consumatore: può essere invocata solo da lui (non dal professionista) ed è rilevabile d’ufficio dal giudice, cioè anche se il consumatore non la solleva esplicitamente, il giudice può accertarla comunque se emerge dagli atti.

In caso di dubbio interpretativo su una clausola ambigua, la legge impone di applicare sempre l’interpretazione più favorevole al consumatore, salvo l’unica eccezione riguardante le azioni collettive inibitorie.

Come contestare una clausola abusiva

Il primo passo, prima ancora di arrivare a una contestazione formale, è leggere con attenzione i contratti prima di firmarli, prestando particolare attenzione alle clausole su penali, rinnovo automatico, foro competente e limitazioni di responsabilità — proprio le categorie più a rischio di vessatorietà.

Se si sospetta che una clausola già firmata sia abusiva, si può inviare una comunicazione scritta al professionista, contestando la validità della clausola specifica e chiedendo che non venga applicata. Se il professionista insiste nell’applicarla, resta la via del Giudice di Pace per importi contenuti o del tribunale ordinario per controversie più rilevanti, oltre alla possibilità di rivolgersi a un’associazione dei consumatori, che spesso ha già modelli di lettera pronti per le clausole più ricorrenti in settori come telefonia o energia.

È inoltre possibile segnalare clausole vessatorie diffuse su larga scala all’AGCM, che ha il potere di intervenire con un’azione inibitoria o un provvedimento amministrativo contro il professionista che le utilizza sistematicamente nei propri contratti standard, a beneficio non solo del singolo segnalante ma di tutti i consumatori che hanno firmato contratti analoghi.

Domande frequenti

Una clausola abusiva rende nullo tutto il contratto?
No. Solo la clausola specifica viene dichiarata nulla; il resto del contratto rimane valido, secondo il principio della nullità di protezione.

Posso contestare una clausola anche se il contratto è già in corso da anni?
Sì. Non ci sono termini di decadenza specifici per contestare la nullità di una clausola vessatoria: si può far valere in qualsiasi momento durante l’esecuzione del contratto.

Cosa significa che una clausola è nella “lista grigia”?
Significa che si presume vessatoria fino a prova contraria: sta al professionista dimostrare che non lo è, ad esempio provando che è stata negoziata individualmente.

Il prezzo di un servizio può essere considerato una clausola abusiva?
No, l’adeguatezza del prezzo non può essere valutata come vessatoria, a condizione che sia indicato in modo chiaro e comprensibile nel contratto.

Chi può far valere la nullità di una clausola vessatoria?
Solo il consumatore, oppure il giudice d’ufficio se la questione emerge nel corso di un giudizio; il professionista non può invocarla a proprio favore.

Le clausole sul foro competente lontano dalla mia residenza sono sempre nulle?
Rientrano tipicamente nella lista grigia come presumibilmente vessatorie; il professionista dovrebbe dimostrare una giustificazione specifica per superare questa presunzione.

Posso segnalare clausole abusive che ho visto in un contratto standard usato da molti clienti, non solo il mio?
Sì, è possibile segnalarle all’AGCM, che può intervenire con un’azione che riguarda tutti i contratti standard di quel tipo, non solo il caso individuale.

Imparare a riconoscere queste clausole prima della firma, o a contestarle anche dopo, è uno degli strumenti di tutela più concreti a disposizione di chi firma contratti nella vita quotidiana. Nel prossimo articolo del ciclo restiamo su un tema di attualità crescente: quali diritti si hanno davvero comprando su Temu, Shein e gli altri marketplace extra-UE.

 

Previous post Instagram e crescita del profilo: come costruire una community italiana più solida