Una pubblicità che promette qualcosa di diverso da quanto poi effettivamente offerto, pressioni insistenti per concludere un acquisto, informazioni omesse di proposito: sono tutti esempi di pratiche commerciali scorrette, vietate dal Codice del Consumo e sanzionabili dall’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ottavo e ultimo articolo del ciclo sui diritti del consumatore: dopo recesso, bollette, voli, garanzia legale, clausole abusive, acquisti extra-UE e associazioni dei consumatori, chiudiamo con lo strumento che permette a chiunque di segnalare comportamenti scorretti da parte delle aziende, in modo gratuito e senza bisogno di un avvocato.

Cosa sono le pratiche commerciali scorrette

Gli articoli 20 e seguenti del Codice del Consumo dividono le pratiche scorrette in due grandi categorie: ingannevoli e aggressive. Sono ingannevoli le pratiche che contengono informazioni false o fuorvianti, capaci di indurre in errore il consumatore medio e di influenzare la sua decisione d’acquisto che altrimenti non avrebbe preso. Sono aggressive quelle che, attraverso molestie, coercizione o indebito condizionamento, limitano di fatto la libertà di scelta del consumatore.

Alcuni esempi concreti tratti da provvedimenti recenti dell’Autorità: la presentazione ingannevole di sconti, con prezzi aumentati appositamente poco prima di una promozione per poi essere “scontati” solo apparentemente rispetto al prezzo reale precedente; l’indicazione di una disponibilità immediata di un prodotto che in realtà non è consegnabile nei tempi promessi; informazioni non veritiere durante televendite o vendite porta a porta sulle caratteristiche reali di un prodotto o sui termini economici dell’offerta.

Il regime sanzionatorio è stato rafforzato dal D.Lgs. 26/2023, che ha recepito la Direttiva Omnibus (UE) 2019/2161, aumentando le sanzioni massime applicabili e introducendo nuovi obblighi di trasparenza specifici per l’e-commerce, come l’indicazione corretta del prezzo precedente in caso di riduzioni promozionali.

Cosa può fare l’AGCM (e cosa non può fare)

L’AGCM ha il potere di accertare e vietare le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole o comparativa illecita, sia di propria iniziativa sia su segnalazione dei consumatori. Se l’Autorità accerta l’esistenza di una pratica scorretta, può emettere un provvedimento che ne vieta la continuazione o ripetizione, e imporre sanzioni fino a 10 milioni di euro alle imprese che violano il Codice del Consumo, a seconda della gravità e della diffusione della condotta.

È fondamentale chiarire un limite importante: l’AGCM non può disporre il risarcimento del danno al singolo consumatore che ha segnalato il caso, né annullare direttamente il contratto stipulato. Per ottenere un risarcimento personale o l’annullamento di un contratto specifico, il consumatore deve sempre rivolgersi al giudice ordinario con un’azione individuale, eventualmente supportata dagli elementi accertati dall’AGCM nel proprio provvedimento, che possono avere valore probatorio rilevante in un giudizio civile successivo.

In altre parole: la segnalazione all’AGCM serve principalmente a far cessare la pratica scorretta per il futuro, a beneficio di tutti i consumatori, non a ottenere un rimborso diretto per il singolo caso già subito.

Come presentare una segnalazione

La segnalazione è completamente gratuita e non richiede formalità particolari, né il pagamento di contributi all’Autorità, né l’assistenza di un avvocato. Si può presentare in due modi: inviando una segnalazione scritta via PEC all’indirizzo dedicato pubblicato sul sito dell’AGCM, oppure compilando il modulo online dedicato accessibile dalla sezione “Segnala online” del sito ufficiale dell’Autorità.

Per consentire all’AGCM di svolgere efficacemente il proprio compito, è importante essere il più possibile precisi e dettagliati nella descrizione dei fatti, indicando: il nome dell’azienda coinvolta, la data e il contesto in cui si è verificata la pratica scorretta, e — quando disponibile — documentazione a supporto (screenshot della pubblicità o del sito, copia del contratto, registrazioni o testimonianze scritte di quanto comunicato verbalmente durante una televendita o una vendita porta a porta).

Le stesse modalità di segnalazione sono valide anche per imprese, società o liberi professionisti che vogliano segnalare messaggi pubblicitari ingannevoli o che contengono comparazioni illecite riguardanti la vendita di beni o servizi concorrenti, non solo per i consumatori finali.

Cosa succede dopo la segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, l’AGCM valuta se aprire un’istruttoria formale. Non tutte le segnalazioni portano automaticamente all’apertura di un procedimento: l’Autorità valuta la rilevanza, la gravità e la diffusione della condotta segnalata. Anche quando una singola segnalazione non porta all’apertura immediata di un’istruttoria, gli elementi raccolti possono comunque essere utilizzati e valutati successivamente se emergono nuovi fatti o segnalazioni analoghe da parte di altri consumatori, contribuendo a costruire un quadro più solido nel tempo.

Se viene aperta un’istruttoria e accertata la violazione, il provvedimento finale dell’AGCM viene pubblicato e reso consultabile pubblicamente, ed è spesso citato dalle associazioni dei consumatori come base per eventuali azioni collettive successive per il risarcimento dei consumatori coinvolti.

Il legame con le altre tutele del consumatore

Vale la pena notare come questo strumento si collega agli altri temi affrontati nel corso del ciclo: una clausola vessatoria diffusa su larga scala in contratti standard può essere segnalata all’AGCM come pratica scorretta, oltre a essere contestata individualmente come nulla. Comportamenti che ostacolano l’esercizio della garanzia legale di conformità rientrano tra le condotte segnalabili. Anche pratiche legate a rinnovi automatici poco trasparenti o a informazioni fuorvianti sui diritti di recesso possono essere oggetto di segnalazione, chiudendo così il cerchio con il primo articolo di questo ciclo.

Domande frequenti

La segnalazione all’AGCM mi garantisce un rimborso?
No. L’AGCM può vietare la pratica scorretta e sanzionare l’azienda, ma non dispone risarcimenti individuali: per un rimborso personale è necessario rivolgersi al giudice ordinario o attivare le vie di reclamo dirette al professionista.

Devo pagare qualcosa per segnalare una pratica scorretta?
No, la segnalazione è completamente gratuita e non richiede né contributi all’Autorità né l’assistenza obbligatoria di un avvocato.

Quanto tempo ci vuole per avere una risposta dall’AGCM?
Non ci sono termini fissi garantiti per ogni segnalazione individuale: l’Autorità valuta la rilevanza del caso prima di decidere se aprire un’istruttoria formale, che può richiedere diversi mesi.

Posso segnalare anche una pubblicità vista sui social media, non solo su un sito web?
Sì, la competenza dell’AGCM si estende a qualsiasi mezzo di comunicazione pubblicitaria, inclusi i social media, purché la pratica sia riconducibile a un’azienda identificabile.

Cosa cambia rispetto a rivolgersi direttamente a un’associazione dei consumatori?
Le associazioni possono assistere il singolo consumatore anche per un risarcimento individuale o una class action; l’AGCM interviene invece a livello generale, vietando la pratica per il futuro a beneficio collettivo. Spesso conviene percorrere entrambe le strade in parallelo.

Se la mia segnalazione non porta a un’istruttoria, è stata inutile?
Non necessariamente: gli elementi raccolti possono comunque essere considerati se emergono nuovi fatti o segnalazioni analoghe da parte di altri consumatori.

Le sanzioni dell’AGCM possono davvero arrivare a 10 milioni di euro?
Sì, è il tetto massimo previsto dalla normativa vigente dopo il rafforzamento del regime sanzionatorio con il D.Lgs. 26/2023, anche se l’importo effettivo varia caso per caso.

Con questo articolo si chiude il ciclo dedicato ai diritti del consumatore: dal ripensamento su un acquisto online alla segnalazione di pratiche scorrette diffuse, l’obiettivo è offrire strumenti concreti per orientarsi tra le tutele previste dalla legge italiana ed europea, senza doversi sentire impotenti di fronte a un problema con un’azienda o un fornitore.

 

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